WORK IN PROGRESS

Regione Abruzzo

 

In occasione della nuova LUR (2022) si è concettualizzato il Territorio Rurale

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/nuova-legge-urbanistica/lur_linee_guida.pdf

LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Va emergendo con sempre maggior forza come il mantenimento del territorio rurale e delle sue multifunzionalità sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile e durevole, garantendo la qualità alimentare e dell’ambiente, la riproduzione del paesaggio, l’equilibrio idrogeologico, il benessere anche economico della regione.

Nel passato, anche recente, le politiche agricole dell’Unione europea erano essenzialmente orientate alla regolamentazione ed all’aumento della produttività. Lo scenario attuale, invece, tiene conto delle istanze turistiche e ambientali sempre più attente ed attratte dalla realtà rurale e dalla sua evoluzione.

La legge dovrà quindi riconoscere l’attività agricola come attività economicoproduttiva, nel rispetto della valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio cui la stessa attività agricola può contribuire attraverso il suo ruolo multifunzionale. Tale riconoscimento porta ad individuare innanzitutto il principio di limitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo a opera di interventi non agricoli promuovendo l’attività agricola come attività economico- produttiva che valorizzi l’ambiente e il paesaggio rurale perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di riallineare l’utilizzo delle aree esterne, come un territorio ad impianto medioevale, con densificazione nelle città e il campo aperto a vocazione paesaggistica, ambientale, agricola, turistica, energetica.

Sarà comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato e per tale ambito gli strumenti della pianificazione territoriale e L.U.R. urbanistica comunale possono articolare il territorio rurale in ambiti territoriali

differenziati, in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche e del suolo.

Nel territorio rurale si prevedrà che gli strumenti della pianificazione disciplinino le trasformazioni dei nuclei rurali garantendo la coerenza con i caratteri propri degli insediamenti, la tutela della valenza paesaggistica, promuovendo forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani come ad esempio gli orti sociali e l’agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti.

Soluzioni saranno definite al fenomeno dell’abbandono, emerso negli ultimi anni attraverso soluzioni che inducano alla rifunzionalizzazione dei manufatti rurali ed alla conseguente ripopolazione degli ambiti, anche ricorrendo ad iniziative, sempre di tipo produttivo e sempre legate al mondo rurale, ma declinate sulle esigenze più attuali.

In questo contesto di rifunzionalizzazione delle aree e, soprattutto, dei manufatti rurali, un ruolo di non secondaria importanza va riconosciuto alla matrice turistico ricettiva, inteso quale attività complementare e connessa alla produttività agricola.

Assume pertanto rilievo, l’importanza di un approccio strategico che si incentri sulla ricerca di particolari aspetti dell’offerta, come il rispetto dell’ambiente e l’autenticità dei luoghi che sono criteri di scelta sempre presenti nella domanda turistica. Infatti, questa tende sempre più spesso ad indirizzarsi verso quei luoghi che legano la proposta alla preservazione dell’ambiente e alla valorizzazione della identità territoriale, in particolare attraverso il recupero e la riproposizione in chiave turistica dei manufatti, delle tradizioni produttive e culturali.

Risulta necessario quindi fornire una dettagliata disciplina urbanistico-edilizia del territorio rurale, al fine di consentire, agli operatori del settore, privati e pubblici, un utile orientamento, sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, per svolgere al meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni.

Saranno definite discipline specifiche che diversifichino le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo, da parte del soggetto diverso dall’imprenditore agricolo e per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale.

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

L’ambito periurbano

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/urbanistica/parcocittacampagna/ProgettoFinale/relazione2.pdf

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

 

https://www.arsial.it/piano-agricolo-regionale-par/

https://www.arsial.it/wp-content/uploads/page/Documento_preliminare_PAR_28_10_2020.pdf

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7647&sv=vigente

Art. 52  (Piano agricolo regionale)

1.Il Piano agricolo regionale (PAR) disciplina le zone omogenee E di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e rappresenta il piano regionale di settore ai sensi dell’articolo 12.

  1. IL PAR rileva ed analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola; analizza le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l’uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche; individua l’uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio; recepisce eventuali programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l’uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell’Unione europea.

 

Art. 57  (Piani di utilizzazione aziendale)

  1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l’attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. (33a)
  1. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti; (34)

b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; (35)

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale; (35)

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a); (35)

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b); (35.1)

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);(35.1

e quater)   la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all’articolo 55, comma 6;(35.1)

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006. (35.1)

  1. Le abitazioni rurali, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri di superficie. La realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo di cui al primo periodo, fatto salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, è consentita su un lotto minimo, come definito dall’articolo 55, comma 5, comunque non inferiore a 30.000 metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun caso derogati. (35.2)
  1. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato ovvero da un geometra, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali. (35a)
  1. Il PUA contiene:

a) la descrizione dello stato attuale dell’azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali;

b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell’azienda;

c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l’individuazione dei fabbricati presenti nell’azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

  1. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:(36b)

a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;

b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;

d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;

e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;

f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa;

g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;(36)

g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita. (36c)

  1. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), ebis), eter), equater) ed equinquies) il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. (36d)
  1. Il PUA è rilasciato, anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, dalla struttura tecnica comunale competente [ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ndr] e si realizza tramite convenzione che, oltre a quanto previsto dall’articolo 58 e dall’articolo 76 stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di: (36a)

a) effettuare gli interventi previsti dal programma;(36e)

b) non modificare la destinazione d’uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2; (37) (37a.1)

c) non modificare la destinazione d’uso rurale delle nuove costruzioni; (37)

d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita. (37a1)

  1. Il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 8, lettere b) e c), è trascritto a cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

9 bis. La presentazione e l’approvazione di un PUA ai sensi della presente legge può modificare ed eventualmente assorbire e contenere tutte le condizioni e le caratteristiche dei PUA precedentemente presentati e approvati e superare i vincoli assunti di cui all’articolo 58. (37a)

  1. In ogni caso la perdita delle qualifiche prevista dall’articolo 57, comma 1, all’atto del fine lavori e/o alla conclusione del procedimento di presentazione dell’inizio attività, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e successive modifiche, comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche. (37b)

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Sardegna

La Sardegna nel 2007 ha gettato le Linee guida sulla redazione del PRG:

https://www.sardegnaterritorio.it/documenti/6_83_20070704102936.pdf

Regione Sicilia

Regione Toscana

Nel 2016

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2016-08-25;63/R

Regione Trentino Alto Adige

Regione Umbria

Regione Val d’Aosta

Regione Veneto

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

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